Amministrazione trasparente

Il D.lgs. 33/2013 (cd.Decreto Trasparenza) recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 2 bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea,… alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’ANAC inoltre nelle FAQ relative alla trasparenza precisa “Gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta”.



SERVIZI EROGATI


BILANCI


COSTI CONTABILIZZATI


I costi contabilizzati relativi ai servizi erogati agli utenti sono ricavabili dal bilancio pubblicato nella presente sezione alla voce “Bilanci”.

ACCESSO CIVICO


Accesso civico semplice
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. 33/2013 e a quanto stabilito dall’ANAC. La richiesta di accesso civico deve essere presentata alla Segreteria di Direzione, all’indirizzo segreteria.ds@sanatoriotriestino.it, il quale pubblicherà sul sito istituzionale il documento entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.Accesso civico generalizzato
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e i documenti, relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013). Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Le richieste devono essere inoltrate alla Segreteria di Direzione, all’indirizzo segreteria.ds@sanatoriotriestino.it, e  verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto, il differimento o la limitazione delle stesse. Della decisione presa sarà data espressa motivazione.
Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico e quindi non è ancora stato predisposto un registro degli accessi.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016


Il Sanatorio Triestino ha adottato il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, attuato con D.Lgs.101/2018.
Informativa privacy
Informativa privacy – segnalazione di illeciti (WHISTLEBLOWING)
Informativa privacy – segnalazione illeciti mediante messaggistica vocale e contenuti video

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
dott.Franco Cardin
dpo@sanatoriotriestino.it


RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ex artt.2 e 4 della Legge Gelli/Bianco dell'8 marzo 2017, n.24


La sicurezza dei pazienti è una priorità per il Sanatorio Triestino, che si pone a garanzia della qualità e dell’equità delle cure prestate. Per il suo perseguimento è necessario l’impegno di tutte le figure professionali, attraverso programmi di governo clinico e di miglioramento continuo della qualità che pongono al centro le necessità dei cittadini e valorizzano il ruolo e la responsabilità degli operatori della sanità.

Il sistema di segnalazione degli eventi da parte degli operatori sanitari, chiamato anche incident reporting, rappresenta uno strumento indispensabile per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori che hanno contribuito al verificarsi di un evento avverso in base al principio dell’imparare dall’errore. L’incident reporting consente ai professionisti sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi (“eventi inattesi correlati al processo assistenziale e che comportano un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile” – Ministero della salute, 2011) e near miss (“errori che hanno la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente” – Ministero della salute, 2011), la cui analisi permette di individuare i rischi del sistema e di intraprendere le azioni correttive in grado di determinare un miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.

Garantire la sicurezza delle cure ai pazienti attraverso la prevenzione e la gestione del rischio clinico richiede un cambiamento della cultura organizzativa e professionale che trasformi l’“errore” da qualcosa da nascondere ad una risorsa utile da analizzare per migliorare le conoscenze ed adottare le misure volte a ridurre la probabilità che si ripeta.

La seguente relazione relativa alla sicurezza delle cure e alle azioni di miglioramento individuate (art. 2 comma 5 Legge 24/2017) descrive schematicamente l’area di interesse delle segnalazioni, il numero e la tipologia di approfondimenti attuati e il numero di azioni di miglioramento messe in atto sulla base delle criticità emerse. Inoltre, sono riportate anche le segnalazioni relative ad altri flussi informativi di interesse per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio riconducibili sia a segnalazione da parte di operatori sanitari che da parte dell’utenza e i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati in conseguenza di danni biologici subiti da pazienti nell’ultimo quinquennio (come da art. 4, comma 3 della legge 24/2017).

Il Sanatorio Triestino, nel rispetto della normativa vigente e volendo aderire alle finalità del legislatore sopraindicate, essendo parte attiva della Rete Cure Sicure FVG, di seguito pubblica alcuni dati relativi ad eventi avversi e sinistri nell’ambito della gestione del rischio sanitario.

Nell’anno 2023, non vi sono state segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci (ADR), così come di sospette reazioni avverse alle trasfusioni. I reclami invece effettuati all’URP attinenti a tematiche di rischio clinico e sicurezza del paziente sono stati 3.

Attraverso il sistema di segnalazione volontaria di eventi avversi o di quasi eventi (Near Miss) si sono registrate 7 segnalazioni di cui 2 hanno richiesto approfondimenti mediante audit, con conseguenti azioni di miglioramento attuate nel 2023.

A fronte quindi di un numero di prestazioni pari a circa 89597, 5 denunce di sinistri nel 2023 (di cui 0 decessi) nell’ambito della gestione del rischio sanitario, pari allo 0,005% delle prestazioni.

Il Sanatorio Triestino è assicurato per la responsabilità sanitaria e gestisce autonomamente in SIR (Self Insurance Retention) le denunce di sinistri con importi di risarcimento inferiori alla franchigia.

L’erogazione materiale di un risarcimento, a seguito di riconoscimento di responsabilità professionale, è temporalmente scollegata dall’avvenimento che ha dato luogo alla denuncia; ad esempio tenendo conto della complessità dell’istruttoria e dell’eventuale svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, qualora vi fosse il riconoscimento di una responsabilità il risarcimento potrebbe essere liquidato a distanza di anni dalla denuncia dello stesso.

Inoltre, il dato relativo all’erogazione del risarcimento, tenuto conto dei diversi fattori che concorrono nel determinismo dello stesso, non è considerato un indicatore di qualità dell’assistenza.

Premesso ciò i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio nell’ambito della gestione del rischio sanitario (liquidato complessivo/annuo) sono i seguenti:
– Anno 2023: 350 €
– Anno 2022: 41.000 €
– Anno 2021: 71.800 €
– Anno 2020: 10.400 €
– Anno 2019: 84.400 €


COPERTURA ASSICURATIVA


La Società Sanatorio Triestino ha stipulato con la Compagnia Generali SpA una copertura assicurativa a tutela dei rischi di Responsabilità Civile Terzi, Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Professionale Sanitaria, polizza n. 410302192, con decorrenza 31.12.2023 e scadenza 31.12.2024 – massimale per sinistro RCT/RCO 3.000.000,00€, massimale aggregato annuo per RSA Sanatorio Triestino SpA 3.000.000,00€.

La presente vale quale adempimento agli obblighi previsti dalla Legge.


RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO ex D.Lgs. 231 DEL 2001 - MODELLO ORGANIZZATIVO


Parte Generale (.pdf)
Codice etico Gruppo GHC (.pdf)

La Società ha istituito un canale di segnalazione interno conforme al D.Lgs. 24/2023 (di attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019).

Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite la seguente piattaforma, che garantisce la riservatezza di chi segnala e del contenuto della segnalazione
areariservata.mygovernance.it/#!/WB/SanatorioTriestino.

Per sapere se ciò che vuoi segnalare rientri nell’ambito di applicazione della normativa e possa essere gestito tramite tale piattaforma, prima di effettuare una segnalazione, ti invitiamo a leggere attentamente le indicazioni presenti nella Procedura Whistleblowing.
Procedura Whistleblowing (.pdf)

Si precisa che il canale è utilizzabile solo da parte dei seguenti soggetti espressamente individuati dal D.Lgs. 24/2023: dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.


TEMPI MEDI DI ATTESA ASUGI


CONTROLLI E RILEVI SULL'AMMINISTRAZIONE


L’Amministratore Delegato della Casa di Cura svolge i controlli quale organismo con funzioni analoghe all’OIV.

Griglia di valutazione e attestazione OIV (.pdf)
Policy anticorruzione (.pdf)



I nostri Professionisti

I nostri professionisti

  • dott. Willy Pierre Mercante

  • dott. Dario Angiolini

  • dott. Rolando Bertè

  • dott.ssa Tiziana Canziani

  • dott. Giorgio Benedetti

  • dott. Luigi Borgioni

  • dott. Diego Collarini

  • dott. Pier Luigi de Morpurgo

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  • dott. Massimo Mascolo

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  • dott.ssa Laura Ukovich